Da quando ricopro il ruolo di CEO, ho maturato la consapevolezza che, sempre più spesso, la tecnologia e l’innovazione anticipano, e di molto, la legislazione, soggetta purtroppo alla burocrazia.
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Certificato a seguito di televisita: ma perché no?
Il fatto che, a seguito di una televisita, un medico possa produrre una prescrizione di farmaci o delle analisi ematochimiche e perfino un referto, ma non possa redigere un certificato di malattia, è un paradosso.
Basti pensare che oggi la televisita, sempre più adoperata e conosciuta, è un atto medico a tutti gli effetti e che, secondo le linee guida sulla telemedicina pubblicate in Gazzetta Ufficiale, lo specialista, al termine della televisita, ha l’obbligo di produrre un telereferto.
E allora, se può e deve produrre un telereferto, perché non può fare lo stesso con un certificato?
Certificato a distanza: i rischi per il medico
Oggi, in tale ambito, applichiamo ancora la Legge Brunetta, che risale a ben 23 anni fa (decreto Brunetta 165/2001), che dice chiaramente che il paziente va valutato “in presenza”.
Seguendo questa Legge, noi medici rischiamo l’accusa di falsa certificazione, di falso ideologico, che prevede la reclusione e/o delle sanzioni differenti a seconda della sua gravità, solo perché abbiamo fatto un certificato a distanza, senza, peraltro, aver necessariamente attestato il falso.
Visita in presenza e patologie non oggettivabili
E se un medico visita in presenza un paziente che ha una patologia non oggettivabile? Ovvero, se il paziente dichiara di avere la cefalea, la gastroenterite, la lombalgia, le vertigini…, come fa il sanitario ad oggettivarla? Si chiude in bagno con lui? Lo segue per le successive 48 ore e vede se si muove liberamente?
Ci sono delle malattie che, anche se si visita il paziente in presenza, non si possono oggettivare e ci si basa sulla buona fede del paziente e sul rapporto fiduciario.
Telemedicina e certificato medico: il DDL Semplificazioni
Fortunatamente, l’ART. 20 – “Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina del Capo II – Misure di semplificazione in materia sanitaria del disegno di legge sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche” (cd DDL Semplificazioni), approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 marzo 2024, permetterà tutto questo.
In questo modo, i cittadini cominceranno ad abituarsi alla telemedicina.
L’augurio è solo che il disegno di legge non venga modificato sotto questo aspetto durante il suo iter legislativo e quindi di riuscire, il prima possibile, ad emettere un certificato a seguito di una televisita.